Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1746)

Premessa

Su scala globale ed in termini macroeconomici, l’impatto dell’emergenza epidemiologica si sta rapidamente

connotando come uno shock con forte impatto recessivo. Nello scenario italiano, peraltro, tale shock si produce a carico di andamenti dell’economia reale che già segnalavano una sostanziale condizione di stagnazione. L’esercizio della quantificazione dell’impatto economico dell’emergenza è ancora in corso (tanto a livello internazionale, quanto con specifico riferimento al nostro Paese) ed è reso particolarmente complesso anche in ragione della rapidissima evoluzione della situazione epidemiologica e dei suoi contraccolpi su economia e finanza.

Ancora la scorsa settimana e nella prospettiva di una “crisi” concentrata nel trimestre marzo-maggio 2020, stimavamo – in particolare sulla scorta della caduta della domanda turistica – un impatto nell’ordine dello 0,7% del PIL. Tale previsione, ovviamente, andrà oggi rivista in ragione dei provvedimenti di contrasto della diffusione dell’epidemia – per via di contenimento territoriale e di rarefazione dei rapporti sociali – che interessano ormai l’intero territorio nazionale.

Primissime valutazioni riportate dalla stampa specializzate segnalano ora che il contrasto della recessione richiederebbe, per l’Italia, una politica di espansione fiscale nell’ordine di almeno due punti di PIL. Dal punto di vista della finanza pubblica, si viene dunque configurando l’esigenza di un importante ricorso al deficit. Occorre che, a livello europeo, si abbia piena consapevolezza della necessità di una risposta comune – a partire dall’attivazione del Fondo europeo di solidarietà – e di una risposta ad “un’emergenza straordinaria” che non può essere affidata a “regole e politiche ordinarie”.

In questo contesto, andrebbe finalmente tradotta in conclusioni operative l’ormai troppo lunga discussione sugli “eurobond” come strumento di finanziamento di un importante piano di investimenti europei. Così pure, si rende urgente l’adozione di misure “non convenzionali” da parte della Banca centrale europea: dal potenziamento del quantitative easing all’attivazione di linee di finanziamento dedicate alle imprese. In breve e con riferimento allo scenario italiano, servono misure nazionali: misure, cioè, che, in termini di inclusività e di dotazione di risorse, siano in grado di rispondere agli effetti economici di una emergenza epidemiologica che, a causa della rapidissima propagazione territoriale e di filiera, ha ormai assunto le connotazioni di una “questione nazionale”, con un impatto esteso a tutto il sistema economico italiano, certamente travalicando ogni perimetrazione in zone rosse, gialle ed arancione.

Le misure contenute nel decreto in esame sono state presentate come una prima risposta all’emergenza. Ne serve ora tanto l’estensione all’intero territorio nazionale, quanto una forte implementazione: per fronteggiare e ridurre in tempi rapidi l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle imprese, ma anche per rilanciare il nostro sistema economico da troppo tempo in sofferenza.

DISPOSIZIONI FISCALI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

1. Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Art. 1)

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti

fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza del coronavirus e di permettere all’Agenzia delle

Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020,

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viene prevista l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini

dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata (Modello 730 precompilato). L’anticipazione al 2020

dei termini di adempimento alla presentazione del mod. 730 è certamente da apprezzare sotto il profilo

organizzativo dell’attività degli intermediari qualificati coinvolti. La rapida evoluzione del quadro

emergenziale, potrebbe tuttavia consigliare la non operatività degli adempimenti di assistenza fiscale sulla

base di finestre temporali preordinate ma consentire la libera esplicazione delle stesse attività dentro un

termine finale più ampio rispetto alla attuale scadenza del 30 settembre.

2. Termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 2)

Con riferimento alle misure di favore riguardanti le entrate tributarie e non tributarie, la disposizione vigente

riguarda i debitori che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni della c.d. “zona

rossa”, nei confronti dei quali viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo

dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della

riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. I versamenti

oggetto di sospensione, compresa la cosiddetta “rottamazione-ter” (28 febbraio 2020) e la definizione

relativa al cosiddetto “saldo e stralcio” (31 marzo 2020), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione

entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2020.

Alla luce del rapido quadro evolutivo della situazione epidemiologica, il termine del 31 maggio 2020 è da

considerarsi assolutamente inadeguato per far fronte alla grave crisi di liquidità indotta dalla contrazione dei

consumi e degli ordinativi. Al riguardo si ritiene necessario prevedere un maggiore congruo periodo di

sospensione compatibile con la cessata emergenza . Si segnala, ancora, la necessità di prevedere una

successiva congrua rateizzazione delle somme sospese

anche alla luce di quanto previsto dall’art. 9 dello “Statuto dei Diritti del Contribuente” in tema di somme

sospese in presenza di eventi eccezionali.

Alla luce delle medesime premesse è ormai necessario estendere le misure protettive attualmente previste

per la zona rossa agli operatori economici operanti sull’intero territorio nazionale.

3. Rimessione in termini per adempimenti e versamenti (Art. 3)

Il tenore letterale della norma consente l’estensione della sospensione dei termini di scadenza dei versamenti

e degli adempimenti di natura tributaria, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

del 24 febbraio 2020, in favore di professionisti, consulenti e Centri di Assistenza Fiscale che abbiano domicilio

fiscale, sede legale o operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa”, oltre che per adempimenti propri, anche

per adempimenti che, in base al mandato professionale ricevuto, gli stessi soggetti sono tenuti ad eseguire in

favore di aziende o clienti non aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa all’interno degli stessi territori

direttamente interessati dalle misure di contenimento del contagio da “COVID-19”.

Alla luce dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni di contenimento del contagio, la

disposizione in commento deve ritenersi superata, nel senso che la sospensione degli adempimenti di natura

tributaria, non tributaria e amministrativa dovrà riguardare tutti gli operatori economici indipendentemente

dal domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa di esercizio dell’attività.

Sulla base delle stesse considerazioni, deve, parimenti, considerarsi superata la medesima disposizione di

sospensione che interessa anche gli adempimenti e i versamenti effettuati e/o a carico di società di servizi e

di persone, con sede legale o operativa esterna al perimetro di “zona rossa”, i cui soci residenti nei comuni

interessati rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale e/o del patrimonio conferito.

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4. Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza (Art. 11)

L’articolo 11 reca una previsione di regime transitorio, differendo, al 15 febbraio 2021, l’operatività

dell’obbligo di segnalazione all’Organismo di Composizione della crisi d’impresa (OCRI) che grava sugli organi

di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14

e 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), in presenza di fatti e analisi di

tipo economico gestionale che rivelano una possibile situazione di crisi.

A fronte dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria e dell’impatto che questi potranno avere sui

bilanci, la previsione di gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando

dall’assoggettamento a tale obbligo per sei mesi tutte le imprese, appare indubbiamente troppo esiguo e

richiede pertanto un intervento di proroga di almeno un anno (fino ad agosto 2021).

Nel mese di febbraio 2021 i bilanci di verifica delle imprese non potranno verosimilmente sostenere l’esame

degli indicatori e degli indici proposti dal CNDCEC e in attesa di approvazione con rischio d’ingolfamento

dell’intero sistema di allerta e con ulteriore aggravamento della situazione economica di operatori già

duramente provati.

In questo lasso di tempo, caratterizzato da contrazione degli ordinativi nei rapporti tra imprese e tra imprese

e consumatori finali di beni e servizi nonché al rischio, malgrado sospensioni di rating, di contrazione

generalizzata del credito, non sarà possibile neppure provvedere all’implementazione di idonei assetti

organizzativi come richiesto dal novellato art. 2086 del codice civile.

Lo scenario che si delinea impone, pertanto, un differimento del termine per le imprese piccole e medie

dell’intero impianto del Codice della crisi e delle disposizioni ad esso correlate.

A tale ultimo riguardo sarebbe opportuno consentire la sospensione di efficacia degli atti di nomina dei

revisori contabili già perfezionati dalle società a responsabilità limitata sulla base dell’art. 2477 del codice

civile in modo da non creare disparità di trattamento rispetto alle stesse società che, sulla base delle nuove

disposizioni introdotte dall’art. 8, comma 6 sexies, del decreto legge n. 162 del 2019 (c.d. “Decreto

Milleproroghe”), hanno optato per la nomina del revisore direttamente in sede di approvazione del bilancio

relativo all’esercizio 20191.

Con riferimento, infine, al termine di approvazione del bilancio, consideriamo che sia importante introdurre

una proroga che consenta l’applicazione per le società aventi sede legale o operativa sull’intero territorio di

un termine superiore a 180 giorni dalla chiusura d’esercizio anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo

2364, secondo comma, del codice civile.

La previsione di proroga potrebbe esimere, in tal modo, gli amministratori della società a dover specificare

nella relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile le evidenti particolari esigenze relative alla struttura e

all’oggetto della società, in ragione delle quali si è ritenuto di non procedere all’approvazione entro il più

breve termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con semplificazione dei controlli in sede

di Camera di Commercio ai fini del corretto deposito del bilancio.

1 Art. 8, comma 6-sexies. “All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di

approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile». Si precisa che

la proroga, alla data di approvazione del bilancio afferente all’esercizio 2019 riguarda il termine entro cui le s.r.l. e le coop. in s.r.l., a

seguito della novella all’art. 2477 c.c. devono nominare revisore o organi di controllo.

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b) Proposte di ulteriori linee di intervento

Le misure fiscali finora adottate, con decreto MEF e con il decreto legge in esame, non si ritengono sufficienti

a sostenere le imprese in una situazione di straordinaria emergenza per l’intero Paese. Occorrono, pertanto,

interventi fiscali straordinari e di immediata efficacia. A partire dalla valutazione, per il 2020, della più ampia

“moratoria fiscale” (tributi erariali, regionali e locali) sul versante degli adempimenti e dei versamenti con

successiva congrua rateizzazione, nonché dall’accelerazione del percorso di piena deducibilità dell’IMU a

carico degli immobili strumentali delle imprese. Inoltre andrebbe dato impulso alla diffusione di modelli

d’intervento territoriale che, secondo il prototipo delle zone franche urbane, facciano leva su semplificazioni

ed incentivazioni (anche fiscali) per l’attrazione di investimenti. Di seguito si illustrano alcune proposte di cui

auspichiamo l’introduzione.

1. Introduzione di un credito d’imposta per la perdita significativa di fatturato

Per evitare anticipazioni d’imposta in situazione di grave crisi di liquidità, sarebbe opportuno introdurre un

particolare credito d’imposta, in base all’art. 107, par. 2, lett. b), del Trattato di Funzionamento dell’Unione

Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi

eccezionali.

Tale aiuto non dovrebbe, pertanto, trovare base giuridica nel regime “de minimis” in quanto tale soluzione

rischierebbe di risultare inefficace per molti operatori che hanno già fruito di misure agevolative nello stesso

regime e che risentono della crisi in atto.

La misura dovrebbe riguardare le aziende che presentano evidenza contrattuale di mancato guadagno in

relazione ai recessi anticipati per giusta causa o per contrazione degli ordinativi con evidenti effetti sul

magazzino ed essere parametrata al corrispondente calo di fatturato registrato in ciascun trimestre 2020

rispetto ai ricavi o compensi relativi ai medesimi periodi con riferimento ad uno o più esercizi precedenti.

Con riguardo al primo trimestre 2020 queste informazioni possono essere agevolmente riscontrabili

attraverso i flussi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La misura dovrebbe caratterizzarsi per operatività ampia ed immediata, consentendo la compensazione già

in sede di versamento dei tributi e contributi sospesi sulla base delle disposizioni introdotte per contrastare

l’emergenza “Coronavirus”, comprese le somme relative alle diverse forme di rateizzazione in essere ed i

tributi locali.

Nelle more di versamento per sospensione dei tributi e contributi, sarebbe opportuno che siano avviate

tempestivamente le necessarie interlocuzioni con le istituzioni europee per un canale privilegiato di

autorizzazione della misura al fine di poter arginare l’effetto d’indebitamento al momento di versamento

delle somme sospese.

2. Facilitazione della procedura di accesso a linee di credito a fronte di attestazione di certezza,

liquidità ed esigibilità di crediti di natura tributaria vantati nei confronti dell’Amministrazione

finanziaria

Le imprese, in una fase economica difficile come questa, dovrebbero essere messe in condizione di disporre

entro breve termine di liquidità finanziaria per far fronte al drastico andamento declinante dei ricavi. A tale

riguardo si ritiene importante procedere nella direzione di un superamento dei tempi relativamente lunghi

di monetizzazione dei crediti per imposte dirette ed indirette vantati dalle imprese e chiesti a rimborso. In

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attesa di pervenire ad un sistema di attestazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti

stessi – gestito digitalmente al pari della piattaforma di certificazione dei crediti commerciali delle imprese

nei confronti delle pubbliche amministrazioni – riteniamo che sia importante un sostanziale snellimento delle

procedure manuali in essere in favore delle imprese, penalizzate dall’emergenza in atto, per consentire, in

maniera più fluida, la cessione alle banche, la compensazione con i debiti fiscali e la cessione a terzi degli

stessi crediti d’imposta anche mediante semplice scrittura privata.

3. Riduzione degli acconti fiscali

Sarebbe opportuno, data la generalizzata crisi di liquidità finanziaria delle imprese e dei lavoratori autonomi

dovuta alla contrazione dei ricavi e dei compensi ed alle stringenti misure di contenimento del contagio da

“Coronavirus”, prevedere una consistente riduzione delle rate di acconto dell’IRPEF e delle relative

addizionali, dell’IRES e dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in corso, al fine di non esporre tali soggetti

al rischio di un omesso o non corretto versamento delle imposte dovute.

4. Proroga della “lotteria degli scontrini”

Nella situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l’intero Paese a causa dell’emergenza

epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La “lotteria degli

scontrini” – il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° luglio – potrebbe presentare una serie di criticità

operative di non semplice risoluzione – un esempio significativo sono i pubblici esercizi – oltre a gravare le

medesime imprese di ulteriori costi dovuti all’adeguamento tecnico dei Registratori Telematici.

Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere una proroga della lotteria al 1° gennaio 2021.

5. Neutralizzazione degli effetti degli ISA

Si propone di sospendere l’utilizzo degli ISA per il 2020, non in grado di rappresentare correttamente la realtà

economica di riferimento in considerazione del forte impatto negativo che l’emergenza sanitaria ed

economica in atto avrà sui bilanci delle imprese, ovvero, di ripensare integralmente il modello di stima

attraverso l’applicazione di idonei correttivi, rilevanti sia ai fini del monitoraggio degli effetti del fenomeno di

crisi, sia per il mantenimento del regime premiale.

6. Cedolare secca sulle locazioni commerciali

Sarebbe opportuno introdurre a regime – o quantomeno riproporre anche per il 2020 – la cedolare secca sulle

locazioni degli immobili ad uso commerciale, in quanto tale intervento potrebbe rappresentare un primo

tassello per cercare di risolvere l’annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in

particolar modo, dei centri storici. Naturalmente a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata, non

solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell’immobile, ma anche alla riduzione dei canoni

di locazione corrisposti dal conduttore.

A tal fine andrebbero previste specifiche misure affinché tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore

attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale.

7. Estensione dei benefici spettanti alle imprese che eseguono ampliamento o riapertura di esercizi

ubicati sull’intero territorio nazionale

Al fine di promuovere l’economia territoriale, andrebbe prevista una specifica misura affinché il beneficio

relativo alla promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali

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e dei servizi di cui all’art. 30-Ter del D.L. n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), attualmente riservato ai

soli comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sia esteso ai Comuni dell’intero territorio nazionale con

previsione di un maggior limite del numero di abitanti.

8. Tax free shopping

Il contagio da “Coronavirus” sta avendo un notevole impatto – oltre che sul settore dell’ospitalità e della

ristorazione – anche sul comparto della distribuzione commerciale in genere. Come evidenzia l’ultima

Indagine di Banca d’Italia sul Turismo Internazionale, pubblicata lo scorso 18 giugno, su un budget

complessivo di 41,71 miliardi di euro destinato dai turisti stranieri per i viaggi in Italia, la spesa per lo shopping,

pari a 7,34 miliardi di euro, rappresenta la terza voce di spesa (17,6%), dopo i 9,2 miliardi di euro per la

ristorazione (22,1%) ed i 18,15 miliardi di euro per l’alloggio (43,5%).

Lo stallo di arrivi di turisti cinesi, che rappresentano il 28% dello shopping, ma anche di americani (11%), russi

(12%) ed arabi (5%), sta provocando, dal mese di gennaio, un danno rilevante che si stima possa arrivare ad

una perdita superiore ai 5 miliardi di euro per il settore della moda. Stima da rivedersi in peggioramento in

ragione dell’evoluzione della situazione.

Per cercare di rilanciare lo “shopping tourism”, si potrebbe prevedere il dimezzamento della soglia di accesso

al “tax free shopping”, attualmente prevista a 154,95 euro.

Un simile intervento contribuirebbe, da un lato, ad attrarre più turisti amanti del “made in Italy” e, dall’altro,

ad agevolare i consumatori e ampliare la platea degli operatori commerciali, limitata oggi quasi

esclusivamente a quelli del lusso, supportando anche un’ampia fetta del commercio tradizionale.

Già in diversi Paesi dell’UE, tra l’altro, la soglia del “tax free shopping” è molto più bassa dell’Italia.

CREDITO ED INCENTIVI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

1. Fondo di garanzia PMI (Art. 25)

Il Fondo di garanzia PMI ha dimostrato, in particolar modo negli ultimi anni, di rappresentare un importante

strumento pubblico per facilitare l’accesso al credito delle PMI.

Tale strumento è stato oggetto di interventi di riforma che ne hanno sostanzialmente modificato il

funzionamento e gli obiettivi, andando ad intervenire in maniera più incisiva su imprese in reale difficoltà e

favorendo gli investimenti su interventi di ristrutturazione o consolidamento del debito.

Si esprime apprezzamento per l’innalzamento delle misure di copertura della garanzia previsto al comma 1

ma se ne rende ormai necessaria un’operatività nazionale, con conseguenti interventi sul versante del

rafforzamento delle dotazioni del Fondo.

Ad integrazione di quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 25, si propongono due ulteriori linee di

intervento relative al consolidamento e ristrutturazione dei debiti ed all’ampliamento dell’operatività a

rischio tripartito.

A) Interventi per consolidamenti e ristrutturazione dei debiti

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Nell’attuale fase emergenziale, caratterizzata fra l’altro da una drastica riduzione dei flussi di cassa in entrata

per le imprese, appare necessario intervenire tornando ad incentivare soluzioni che forniscano anche liquidità

alle PMI per gestire le difficoltà di breve termine.

In tal senso, potrebbe dimostrarsi particolarmente efficace ripristinare, almeno temporaneamente e fino al

termine della fase di emergenza, l’intervento del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni finanziarie finalizzate

all’estinzione di finanziamenti già erogati alle imprese dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti

finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario. Nell’attuale fase di difficoltà, appare infatti

particolarmente difficoltoso che soggetti finanziatori diversi da quelli che hanno erogato in prima battuta il

finanziamento, si facciano carico del rischio di finanziare un’operazione di consolidamento o ristrutturazione

del debito in capo ad altro soggetto finanziatore. Al contrario, un intervento del Fondo in questa direzione

consentirebbe alle PMI interessate di regolarizzare le linee di credito in essere ottenendo, al contempo, la

liquidità necessaria per portare avanti la propria attività in assenza di adeguati flussi di cassa in entrata.

Si segnala, infine, la necessità di riattivare, con un’adeguata dotazione di risorse, la Sezione speciale

autotrasporto del Fondo di garanzia PMI, sospesa dal 19 gennaio 2018 ma particolarmente efficace per

l’utilizzo di specifici modelli di valutazione delle imprese che semplificano l’accesso al Fondo, tenendo conto

delle caratteristiche peculiari del settore.

B) Ampliamento dell’operatività c.d. “a rischio tripartito”

La riforma del Fondo di garanzia PMI ha introdotto la previsione di un nuovo tipo di operazione (c.d. a rischio

tripartito), attraverso la quale il rischio dell’operazione è equamente suddiviso tra Banca, Confidi e Fondo e,

per questo, in grado di sostenere anche imprese con un livello di rischio maggiore di quello consentito in via

ordinaria.

Tale modalità operativa può risultare particolarmente apprezzata nell’attuale fase di difficoltà che,

verosimilmente, avrà un impatto importante sui prossimi bilanci delle PMI, con un peggioramento

generalizzato dei più significativi indici. Circostanza, questa, con conseguenze sulle necessarie valutazioni per

l’accesso al Fondo di garanzia PMI che, per le imprese considerate a rischio più elevato, potrebbe non risultare

attivabile e, quindi, inefficace.

Tuttavia, come attualmente costruita, l’operatività a rischio tripartito risulta penalizzata a causa del limite

contenuto di importo finanziabile (120mila euro per singola impresa), che la renderebbe non percorribile per

quelle imprese, tipicamente del comparto alberghiero ma più in generale appartenenti alla filiera del

turismo, che forse più di altre saranno penalizzate dall’attuale fase emergenziale.

Questo impone una necessaria revisione della soglia massima dei finanziamenti ammessi all’operatività

tripartita, che si propone di elevare sino a 300mila euro per singola impresa.

Questo consentirebbe di poter ampliare gli effetti positivi dell’intervento del Fondo, responsabilizzando

maggiormente i soggetti garanti autorizzati e al tempo stesso fornendo una nuova opportunità per i soggetti

beneficiari.

Ad integrazione della misura, sempre con l’obiettivo di limitare gli oneri a carico delle PMI, andrebbe previsto

un Voucher garanzia a mitigazione delle spese sostenute per l’accesso alla garanzia dei confidi.

2. Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati

Andrebbe verificata la possibilità di estendere, per analogia, a tutti i settori economici ed ai professionisti, le

misure previste dall’art. 33, commi 1-3, del decreto per il comparto agricolo.

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Il meccanismo potrebbe prevedere provvista a valere su risorse europee da affidare in gestione a soggetti

finanziari di matrice pubblica (ad esempio Medio Credito Centrale – Invitalia), da veicolare al sistema

imprenditoriale anche attraverso la rete dei Confidi. In alternativa, la provvista potrebbe essere messa a

disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo al contempo un contributo pubblico in conto interessi

attraverso il quale limitare l’impatto del costo del finanziamento sulle imprese beneficiarie.

I finanziamenti offerti dovrebbero prevalentemente orientarsi verso le esigenze finanziarie di breve termine,

con previsione di un pre-ammortamento pari almeno a 6-12 mesi. Questo per lasciare alle PMI il tempo

necessario per traguardare una ripresa dei flussi di cassa necessaria per tener fede agli impegni finanziari già

in essere.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Regime degli aiuti

L’emergenza sanitaria verificatasi nelle regioni del nord e propagatasi rapidamente a tutto il territorio

nazionale, richiede interventi di sostegno al sistema imprenditoriale rapidi ed estesi, che coinvolgano tutti i

settori economici. La specifica natura dell’emergenza, che si sta velocemente diffondendo a livello europeo,

richiede da una parte di intervenire rapidamente in deroga alle normali procedure burocratiche di attivazione

dei regimi di aiuto e dall’altra di definire un regime di aiuto ad hoc per il sostegno al funzionamento delle

imprese che registrano contrazione della propria attività.

Un modello di intervento utile al contenimento delle crisi aziendali può essere individuato nella

comunicazione sul Temporary Framework adottata dalla Commissione europea nel gennaio del 2009 (2009/C

16/01) per contenere gli effetti negativi della crisi economico-finanziaria verificatasi a partire dal 2008, senza,

però, prevedere massimali inferiori per le imprese di autotrasporto. Tuttavia, considerata la specifica

situazione attuale, le misure di sostegno definite dalla citata comunicazione dovrebbero essere riviste alla

luce della peculiare situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria, della quale non si conosce ancora

la portata in termini temporali e di profondità dell’impatto economico.

Sotto il profilo normativo, la base giuridica è individuata nell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato

sul Funzionamento dell’Unione europea, in cui sono previste deroghe al divieto generale per gli Stati membri

di concedere aiuti di stato che possano falsare la concorrenza. Nello specifico della norma richiamata sono

considerati di diritto compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle

calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Ad oggi non esiste una definizione univoca di “evento

eccezionale” a livello europeo, anche se negli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei

settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020” (2014/C 204/01) sono state definite le condizioni

specifiche per il settore agricolo affinché un aiuto beneficiasse della deroga in argomento. Nella prassi, la

Commissione ha valutato caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo

2, lettera b) con specifico riferimento ad “eventi eccezionali”.

Occorre comunque tener presente che in considerazione dell’ampia diffusione dell’emergenza sanitaria,

peraltro in fase espansiva, e della natura non ancora studiata del patogeno che l’ha generata, non si

dovrebbero ravvisare impedimenti a qualificare l’attuale situazione di emergenza come “evento eccezionale”.

Conseguentemente è necessario che le istituzioni nazionali, in interlocuzione con quelle europee, definiscano

in tempi brevi un regime di aiuto ad hoc che consenta alle imprese che registrano significative perdite di

fatturato nel periodo di emergenza sanitaria rispetto ai medesimi periodi di esercizi finanziari precedenti di

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beneficiare di aiuti al funzionamento, intesi come “aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa non

legate a un investimento iniziale” (art. 2, punto 42 Reg. UE n. 651/2014 – GBER).

Nello specifico, il nuovo regime dovrebbe consentire, come già effettuato tra il 2008 e il 2010, di prevedere

un massimale di aiuto per impresa fino a 500 mila euro, anche per le imprese di autotrasporto, non

computabile al plafond delle agevolazioni concesse in regime di de minimis. Inoltre, l’agevolazione dovrebbe

comprendere anche contributi “a fondo perduto”, in considerazione della natura compensativa della misura

rispetto al danno subito dalle imprese a causa dello stato di emergenza dovuto ad un evento imprevedibile

dagli impatti difficilmente quantificabili ex-ante.

2. Fondi strutturali

Il blocco delle attività economiche, derivante dall’emergenza sanitaria, genera problemi di flussi finanziari

che impediscono alle imprese non solo la copertura degli ordinari costi di funzionamento, ma anche di

effettuare spese per la realizzazione di progetti di investimento agevolati già approvati.

A tale proposito, si ritiene necessaria, in primo luogo, una semplificazione e conseguente accelerazione delle

procedure di anticipazione e liquidazione degli importi dovuti alle imprese per le spese effettuate nell’ambito

della realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò consentirebbe

di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi di funzionamento e per il superamento della fase

emergenziale.

Allo stesso tempo è necessario prevedere, per le imprese destinatarie di agevolazioni pubbliche, la

sospensione dei termini di rendicontazione, in quanto nell’attuale fase emergenziale non può essere

rispettata la tempistica di realizzazione dei progetti agevolati e l’effettuazione dei relativi pagamenti.

Occorre inoltre individuare fonti finanziare che garantiscano la coperture degli interventi di sostegno del

tessuto imprenditoriale la cui attività economica è stata coinvolta dall’emergenza sanitaria. A tale proposito

è opportuno riprogrammare le risorse residue dei Fondi Sie 2014/2020 ancora non spesi a livello regionale,

che ad esempio per la regione Lombardia ammontano per la sola parte del fondo FESR al 52% del totale

programmato, pertanto sarebbero ancora disponibili oltre 480 milioni di euro. Ulteriore fonte finanziaria a

cui ricorrere, è costituita dal Fondo di sviluppo e coesione, ultimamente oggetto di riconfigurazione

organizzativa, le cui risorse della programmazione 2014-2020, nonché di quelle precedenti, ancora non spese

potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di misure di contrasto alle criticità economico-produttive

imputabili all’emergenza sanitaria. A tal proposito si segnala che le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione

assegnate al bilancio 2020 ammontano ad 6,8 miliardi di euro.

Un’ulteriore riflessione deve riguardare anche le risorse da stanziare per la futura programmazione 2021-

2027 che, considerato il coinvolgimento di tutti i paesi membri dell’UE nell’emergenza, devono per quota

parte essere destinate, sempre nell’ambito dei PON e dei POR, al sostegno delle attività produttive che

prevedibilmente dovranno affrontare una lunga fase di stagnazione della propria attività. A tale proposito la

Commissione europea dovrebbe essere investita del compito di definire un piano di azione a livello europeo

per il contrasto degli effetti di lungo periodo connessi con l’attuale emergenza sanitaria.

3. Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

Le conseguenze dell’attuale situazione di emergenza sull’attività d’imprese e professionisti rendono

estremamente difficoltoso, ed in molti casi impossibile, far fronte al pagamento delle rate dei mutui e dei

finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o intermediari finanziari.

11

L’Addendum all’Accordo per il credito 2019, definito il 6 marzo 2020 tra l’associazione bancaria italiana e le

associazioni imprenditoriali, ha rappresentato una primo concreto intervento per rispondere alle necessità di

liquidità delle PMI. Occorre ora, però, attivare adeguati strumenti pubblici per fare in modo che gli interventi

previsti dall’Accordo non comportino ulteriori oneri per le imprese, con particolare riguardo ad aumenti del

tasso di interesse, favorendo anche la possibilità di sospendere il pagamento dell’intera rata dei mutui e non

solo della quota capitale, come invece previsto dall’Accordo.

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso interventi di garanzia statale, tra cui l’attivazione

semplificata del Fondo di garanzia per le PMI, anche per i finanziamenti originariamente non garantiti. Ciò,

prevedendo, tra l’altro, la possibilità di intervento dei confidi accreditati al Fondo di garanzia PMI.

Questi interventi dovrebbero essere estesi anche ai professionisti, attualmente esclusi dal perimetro degli

interventi dell’Accordo per il credito.

Va considerata, nel contempo, la necessità di intervenire sulla regolamentazione europea di vigilanza che –

in estrema sintesi – correla la misura degli accantonamenti patrimoniali delle banche ad una serie di fattori,

fra cui il merito creditizio dell’impresa, la durata del finanziamento, eventuali rinegoziazioni del debito. Tale

previsione, richiedendo maggiori accantonamenti di capitale alle banche nel caso di variazioni dei fattori

richiamati, rappresenta un forte freno sia rispetto alla propensione del sistema bancario ad erogare credito,

che alla determinazione del costo delle operazioni.

4. Prestiti BCE destinati alle imprese e revisione temporanea delle regole europee in materia di

concessione gestione dei crediti bancari

La BCE si è dichiarata pronta a scendere in campo per contrastare l’impatto dell’epidemia del Coronavirus

sulle prospettive di crescita economica e sul funzionamento dei mercati finanziari.

La BCE sta lavorando su una serie di misure per fornire liquidità alle imprese colpite dalle ripercussioni

economiche dell’epidemia di coronavirus.

Una delle possibili misure potrebbe includere un’operazione mirata di rifinanziamento a lungo termine (Tltro)

rivolta alle piccole e medie imprese, che potrebbero essere le più colpite in quanto hanno generalmente un

accesso più limitato al credito e potrebbero quindi subire un colpo maggiore dal perdurare della situazione

di crisi generata dal virus.

Fornire liquidità al sistema è condizione irrinunciabile in un’economia che necessita del mantenimento di

sufficienti condizioni di stabilità.

Si evidenzia, però, che è prevedibile che anche questa iniezione di liquidità destinata al sistema delle imprese,

così come avvenuto per le precedenti iniziative Tltro, verrà veicolata attraverso il sistema bancario.

Al riguardo, al fine di massimizzare l’impatto sull’economia reale, appare prioritaria la necessità di allentare,

contestualmente, i vincoli previsti dalle normative comunitarie in ambito finanziario, con particolare

riferimento alle regole che disciplinano l’erogazione del credito e che definiscono gli accantonamenti

prudenziali a cui sono tenute le banche.

5. Sostegno agli investimenti in digitale delle imprese e dei professionisti

La crisi da Coronavirus ha mostrato l’importanza di organizzare l’attività di imprese e professionisti utilizzando

al massimo le tecnologie digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto

il sistema di comunicazione interna ed esterna all’impresa. E’ pertanto necessario intraprendere un’azione

specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese e professionisti attraverso voucher/contributi che

12

promuovano e sviluppino le tecnologie digitali con riferimento anche ai connessi processi di formazione ed

apprendimento.

6. Abbattimento commissioni per incassi

Il tema dell’onerosità di costi e commissioni per gli incassi tramite POS continua ad incidere in modo rilevante

sull’attività di una vasto numero di aziende del terziario e di professionisti. Questo profilo, nonostante la

minore entità in termini assoluti delle commissioni per il calo di fatturato, continua ad evidenziarsi in modo

marcato nell’attuale fase emergenziale.

In considerazione dell’attuale difficile scenario economico, si avanzata la proposta di apertura in tempi brevi

di un tavolo di confronto in sede istituzionale al fine di definire adeguati interventi in materia.

LAVORO E WELFARE

Analisi delle misure contenute nel decreto legge e proposte di ulteriori linee di intervento

1. Misure a favore delle aziende e lavoratori dipendenti e norme speciali in tema di ammortizzatori

sociali

Il D.L. n. 9/2020, al capo II, introduce norme speciali in materia di ammortizzatori sociali limitatamente alle

aziende ed i lavoratori presenti nei Comuni della “zona rossa” e nelle Regioni della “zona gialla”. Tali misure,

oltre ad estendere e semplificare il ricorso ad ammortizzatori sociali esistenti, come l’assegno ordinario (art.

13), prevedono la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga nel caso in cui non trovino

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario in

costanza di rapporto di lavoro (artt. 15 e 17).

Tuttavia, in una logica soprattutto di “universalità” degli ammortizzatori sociali, in aggiunta ai provvedimenti

già adottati e tenendo conto dell’ampliamento a tutto il territorio nazionale delle misure straordinarie

disposto con DPCM del 9 marzo 2020, sarebbe fondamentale individuare una causale specifica, riconducibile

allo stato di crisi per effetto del fenomeno COVID-2019, che deve essere prevista per tutte le seguenti forme

di integrazione salariale di cui al d.lgs

n. 148/2015 al fine di rendere le misure di sostegno al reddito più flessibili ed adottabili in tempi rapidi e certi:

● Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo);

● Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs);

● Cassa Integrazione in Deroga (Cigd);

● Assegno Ordinario erogato tramite il Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS).

Tale causale specifica (“Causale COVID-19”), che dovrà garantire, in deroga all’art. 3, comma 1, del D.lgs. n.

148/2015, il 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non

prestate, dovrà essere supportata, altresì, da procedure autorizzative immediate, snelle e veloci. In

particolare risulta indispensabile una deroga generalizzata all’art. 14 “Informazione e consultazione

sindacale” del D.lgs. n. 148/2015 per consentire che tali fasi non vengano eliminate, ma, vista l’emergenza, si

svolgano in tempi diversi: nell’immediato, procedere all’informazione nei confronti delle rappresentanze

sindacali aziendali (RSA) od alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; contestualmente, procedere alla

sospensione dei rapporti di lavoro; successivamente, su richiesta di una delle parti, dar seguito ad un esame

congiunto che si completi nell’arco di 6/7 giorni senza che la sottoscrizione di un accordo risulti vincolante

13

per dar luogo alle sospensioni. Tali sospensioni dovranno, altresì, essere connotate, in questo momento, dal

carattere della priorità assoluta e consentire all’INPS, in deroga all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, il pagamento

diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziarie in cui si trovano le imprese in crisi.

Per fornire una risposta adeguata ed in tempi brevi si propone, su tutto il territorio nazionale e per tutti i

settori, che le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (art. 29 D.lgs. n. 148/2015) possano

accedere eccezionalmente e per la “Causale COVID-19” all’Assegno Ordinario di cui all’art. 30 del medesimo

D.lgs. n. 148/2015 a prescindere dal limite dimensionale.

Dal punto di vista strettamente tecnico si propone, pertanto, l’estensione del citato Assegno Ordinario

erogato dal FIS alle imprese con più di 5 e fino a 15 dipendenti relativamente alla “Causale COVID-19” che

dovrebbe replicarsi per tutti gli altri ammortizzatori sociali, e la previsione della CIGD con la medesima

“Causale COVID-19” per le imprese che occupano da 1 a 5 dipendenti.

I necessari correttivi temporanei alla disciplina generale FIS dettati dall’urgenza, oltre al pagamento diretto

delle prestazioni da parte dell’INPS, dovranno di conseguenza essere i seguenti:

● Deroga al principio della riserva economica (cd. tetto aziendale delle “dieci volte” per la

determinazione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015);

● Neutralizzazione dei periodi ai fini del computo della durata massima dei trattamenti;

● Deroga alla contribuzione ordinaria e addizionale;

● Deroga al requisito minimo di anzianità di effettivo lavoro;

● Retroattività alla data di emissione dei provvedimenti restrittivi (23 febbraio 2020);

● Semplificazione delle procedure2;

● Estensione ai lavoratori stagionali di futura assunzione.

Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS si rende necessaria l’estensione, su tutto il

territorio nazionale e per tutti i settori, delle causali e della disciplina della CIGO con i correttivi indicati nel

FIS o, in alternativa, l’introduzione della causale CIGS per evento improvviso e imprevisto COVID-19, con

decorrenza anticipata rispetto alla domanda e con procedure semplificate e/o ridotte.

In entrambi i casi, non deve operare il limite di cui all’art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015 che consente,

per le causali di riorganizzazione e crisi, sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili

nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Fatto salvo quanto sopra, le Parti Sociali impegnate ad attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo

le caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, da loro stessi creati, anche derogando alle previsioni

contenute nei CCNL di riferimento, dovranno trovare una risposta al sostegno da loro messo in atto ai

trattamenti legislativi, attraverso forme di defiscalizzazione delle prestazioni da loro erogate a sostegno dei

lavoratori e delle imprese danneggiati dall’epidemia COVID-19.

2 Eliminazione del controllo sul numero di settimane del periodo di sospensione richiesto. Eliminazione della presentazione del piano

industriale indicativo dello stato di crisi che motiva la richiesta al FIS, in quanto la causale Covid-19 è già giustificativa della richiesta al

fondo. Possibilità per le aziende multilocalizzate con più unità produttive su tutto il territorio nazionale di un caricamento unico della

domanda di FIS. In ragione del caricamento massivo ed unico a livello nazionale, si chiede l’eliminazione del campo relativo all’indirizzo

di residenza dei lavoratori coinvolti. Eliminare i documenti C e D dell’art.2 DM94033 Possibilità di presentare la domanda in procedura

INPS anche in assenza dell’accordo sindacale nei termini. Per la CIGD prevedere una bozza di accordo standard da inoltrare direttamente

in Regione come già utilizzato per le proroghe di CIGD dalla Regione LAZIO. Accentramento dell’autorizzazione su procedure

multilocalizzate; Esenzione dalla procedura “gestione ticket” preventiva all’invio della domanda di FIS. Evitare di compilare il file in excel

con elenco nomi e cognomi, dipendenti, ecc. Si potrebbe allegare un semplice pdf che esce dal programma paghe, unitamente al numero

ore non lavorate.

14

2. Proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria (artt. 5 e 8)

In considerazione degli eventi straordinari legati al COVID-19 e delle misure di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica – nonché tenuto conto dei conseguenti impatti e delle pesanti ricadute sulle

imprese, in particolare per quelle del settore terziario – si valuta positivamente la sospensione dell’obbligo di

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, disposta all’ art. 5 del d.l 9/2020.

Tuttavia – stante il perdurare dell’emergenza e l’ampliamento all’intero territorio nazionale delle misure

straordinarie, disposto dal DPCM 9 marzo 2020 – per supportare efficacemente imprese, lavoratori autonomi

e liberi professionisti interessati dalla progressiva riduzione dell’attività, si ritiene necessario estendere

l’efficacia di tali misure a tutta Italia per un periodo di almeno sei mesi e, ferma restando la facoltà di

rateizzazione, con contestuale abbattimento dell’importo dovuto nella misura del 40%, analogamente a

quanto disposto per gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017.

Allo stesso modo, si condivide la previsione – di cui all’art. 8 del decreto – relativa alla sospensione sull’intero

territorio nazionale dei versamenti contributivi e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in

favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator , colpite più di

altre dall’attuale situazione di crisi. Tuttavia, si ritiene che anche per tale settore specifico, che non può non

ricomprendere anche la ristorazione, interessata dalle restrizioni disposte dal DPCM 9 marzo 2020, debba

essere concessa la sospensione per un periodo di almeno sei mesi oltre alla possibilità di ripresa dei

versamenti tramite rateizzazione, e non in un’unica soluzione come invece previsto dal decreto, con

contestuale abbattimento al 40% degli importi dovuti.

Queste ultime agevolazioni andrebbero ovviamente garantite anche ai tanti lavoratori autonomi e liberi

professionisti del settore turistico – come ad esempio le guide e gli accompagnatori turistici – che, tanto

quanto le imprese, sono anch’essi coinvolti dalla forte contrazione che hanno subito le loro attività per effetto

della crisi in atto.

3. Indennità lavoratori autonomi (art. 16)

Per tutti quei lavoratori autonomi e professionisti costretti a sospendere o sopportare la riduzione dell’attività

per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si concorda con il riconoscimento di un’indennità

mensile disposto dal decreto. Alla luce dell’ampliamento all’intero territorio nazionale delle misure urgenti di

contenimento del contagio, disposto dal DPCM 9 marzo 2020, si ritiene però fondamentale l’estensione di

tale indennità a tutti tali soggetti comunque operanti in Italia.

Al fine inoltre di consentire il contenimento degli effetti economici negativi legati alla situazione straordinaria

e, dunque, di favorire una più rapida ripresa della normale attività, si reputa necessario un incremento della

portata e della misura dello stanziamento previsto, così da garantire un importo adeguato alla forte crisi. Tali

figure, peraltro, per effetto del minor reddito prodotto, subiranno una riduzione della contribuzione

previdenziale, con ricadute sui trattamenti pensionistici futuri ed una maggiore necessità quindi di intervento.

ENERGIA E AMBIENTE

Analisi delle misure contenute nel decreto legge e proposte di intervento

15

Riteniamo senz’altro condivisibili le disposizioni dettate dall’articolo 4 del decreto legge in commento, che

affidano all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) la determinazione della

sospensione temporanea – fino al 30 aprile 2020 – dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di

pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo

di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Riterremmo tuttavia opportuno introdurre una sospensione più estesa a copertura almeno dei prossimi 6

mesi e che la stessa sospensione non sia riservata in favore dei soli comuni della cd zona rossa (di cui

all’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) ma estesa all’intero territorio nazionale.

Riguardo alla Tari, più che una sospensione del tributo, riterremmo opportuno prevederne un’esenzione

totale per tutto il periodo interessato dall’emergenza Coronavirus. Le misure restrittive introdotte in molte

aree del Paese determinano infatti la chiusura delle attività e un minore conferimento al servizio pubblico e,

pertanto, fanno venire meno i presupposti sui quali si fonda il tributo: occupazione dei locali, produzione

potenziale presuntiva di rifiuti e tributo a fronte di un servizio.

COMMERCIO E INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

Fondo Simest (art. 27)

Si apprezza l’incremento della dotazione del fondo rotativo finalizzato a sostenere programmi di penetrazione

commerciale all’estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Se ne rende ora necessario un ulteriore rafforzamento alla luce dell’aggravamento nazionale della situazione

emergenziale.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Causa di forza maggiore e rapporti contrattuali (import/export)

In via preliminare, si rende necessario introdurre una disposizione di ordine generale che configuri eventuali

inadempimenti contrattuali, verificatisi a partire dal 23 febbraio e strutturalmente connessi all’impatto

dell’emergenza epidemiologica, come dovuti a causa di forza maggiore derivante dalle misure adottate in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

1.1. Locazioni commerciali

Il principio di forza maggiore dovrebbe trovare applicazione specifica anche con riferimento all’eventuale

mancato pagamento dei canoni di locazione dei contratti relativi ad immobili di cui all’art. 27 della legge 27

luglio 1978, n.392. Ciò allo scopo di evitare contestazioni di morosità e risoluzioni contrattuali, favorendo

invece operazioni di differimento del pagamento dei canoni.

2. Concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici

16

Le imprese di gestione di distributori automatici svolgono il servizio di ristoro presso le scuole, università ed

enti pubblici in forza di un contratto di concessione stipulato ad esito di una gara pubblica, che prevede un

canone concessorio calcolato sulla base del valore della concessione stessa (art. 167 d.lgs. 50/2016, Codice

dei contratti pubblici).

Le recenti misure che hanno disposto (dapprima nelle sole aree a maggior rischio, in seguito in tutto il

territorio nazionale) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

incentivando lo smart working e la formazione a distanza, hanno determinato un drastico calo delle

consumazioni dai distributori automatici installati nelle scuole e nelle università.

In particolare, dai dati relativi al fatturato nazionale e alla presenza di aziende nelle aree “rossa” e “gialla”, si

stima che la perdita di fatturato sia pari a 16 milioni di euro per ogni settimana di chiusura delle scuole e

università.

Tale situazione del tutto eccezionale, non riconducibile ai concessionari, incide sull’equilibrio del piano

economico finanziario nella misura in cui gli stessi concessionari, a fronte di un mancato guadagno,

continuano a corrispondere il canone concessorio.

Per fronteggiare tale situazione di squilibrio in danno delle imprese, sarebbe pertanto necessario introdurre

un obbligo (in luogo della discrezionalità attualmente prevista), a carico delle PA concedenti, di attivare la

procedura di revisione del piano economico finanziario espressamente prevista dall’art. 165, comma 6, del

Codice dei contratti pubblici, per ottenere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio delle singole

concessioni in essere aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante

distributori automatici.

TURISMO

Il valore dell’impatto della crisi sul turismo

Il Turismo è stato, in ordine di tempo, il primo settore dell’economia italiana ad essere colpito con particolare

intensità dagli effetti del diffondersi dell’epidemia del virus COVID-19. Per i soli effetti relativi all’Italia come

destinazione, il calcolo effettuato la settimana scorsa, pari a 31 milioni di presenze e 7,4 miliardi di euro di

consumi in meno nel periodo 1 marzo-31 maggio, appare già superato: oggi si può tranquillamente stimare

la perdita, traguardando sempre il calcolo sul solo periodo 1 marzo-31 maggio, in oltre 40 milioni di presenze

e non meno di 10,5 miliardi di euro.

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

In merito al disposto dell’articolo 8 – rubricato “Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il

settore turistico-alberghiero” – è necessario un intervento in sede di conversione volto ad estendere l’effetto

quanto meno fino al termine di cessata emergenza e rientro dei relativi effetti, prevedere la possibilità di

operare successivamente una rateizzazione dei versamenti oggetto della sospensione intervenuta, allargare

la sfera di applicazione anche alle imposte nazionali e locali e, soprattutto, ampliare l’elenco delle categorie

che vi possono accedere. Su questo ultimo punto va notato che componenti fondamentali dell’offerta

turistica, come i pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di intrattenimento – non possono attualmente

accedere ai benefici di tale provvedimento. Si tratta di attività altrettanto duramente colpite dalla crisi in

17

atto. Ma va anche notato che le figure professionali che da sempre fanno parte della definizione normativa

delle attività del settore – le guide e gli accompagnatori turistici – non possono accedere alle sospensioni di

cui sopra. Va pertanto introdotta – come nel provvedimento una norma ad hoc dedicata a queste categorie.

Anche sull’articolo 28 sono auspicabili alcuni interventi migliorativi, come ad esempio l’introduzione di un

regime sanzionatorio, attualmente non definito, per le imprese del trasporto passeggeri che non diano

seguito all’obbligo di rimborso – in contanti o con voucher – di quanto ricevuto da clienti, anche per il tramite

di operatori dell’intermediazione, per il pagamento di servizi che non potranno essere eseguiti o fruiti per

sopravvenuta impossibilità totale ai sensi dell’articolo 1463 del Codice Civile. Inoltre, alla luce delle più recenti

evoluzioni della crisi in corso, si rende necessario adottare, anche per le strutture ricettive, una misura che

regoli casi e modalità di rimborso dei servizi non più fruibili, anche mediante rilascio di voucher, così come

già previsto per i vettori e le agenzie di viaggi.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

Oltre a tali interventi “correttivi”, vanno previsti da subito quanto meno due ulteriori interventi di forte

impatto e da operare su scala nazionale.

Il primo riguarda una forma di incentivazione alla domanda interna, che sarà l’unica a potere sopperire,

anche se solo in parte, alla mancanza di domanda estera nei mesi a venire, soprattutto di origine europea e

nord americana. Bisogna consentire ai soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche una detrazione

delle spese sostenute per l’acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale. Oggetto della detrazione

dovrebbero essere, in misura da definire, le spese per tutti i principali servizi che normalmente vengono

utilizzati nell’ambito dello svolgimento di viaggi: da quelle per il pernottamento presso strutture ricettive a

quelle effettuate presso i pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di intrattenimento – alle visite guidate

nei luoghi di soggiorno durante i viaggi medesimi, acquistati tanto direttamente dai fornitori quanto per il

tramite attività di intermediazione.

Il secondo invece sul versante delle imprese, per traguardare la fase della ripresa limitando le chiusure e

tutelando – per quanto possibile – i livelli occupazionali. Concedere ai professionisti e agli operatori del

turismo, con particolare riferimento a quelli della ricettività, dei pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di

intrattenimento – nonché dell’intermediazione di servizi turistici, un credito d’imposta, immediatamente

utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in misura da

definire sulla differenza negativa dei ricavi o compensi registrati nell’anno in corso rispetto agli stessi periodi

dell’anno 2019.

Si evidenzia che, almeno per il settore Turismo, quella che stiamo vivendo è solo la prima di due fasi

fortemente impattanti: quella in cui ad essere giudicata non appetibile è l’Italia come destinazione turistica,

per via appunto del rischio percepito di contagio durante il soggiorno nel nostro Paese. Ne seguirà purtroppo

inevitabilmente, una seconda: quella in cui, quando l’Italia sarà entrata nella fase di recrudescenza del

numero di contagi, saranno altri paesi, principali “clienti” della nostra offerta – Europei e Nord Americani per

citare due esempi – a trovarsi nella fase di picco dei contagi. Il problema, a quel punto, non sarà più il livello

di sicurezza della destinazione Italia ma le difficoltà di ordine sanitario ed economiche che in quelle aree si

staranno vivendo e che porteranno la domanda a cancellare o rinviare viaggi in tutto il mondo, Italia inclusa.

TRASPORTI E LOGISTICA

18

Analisi di contesto

Nel settore dei trasporti e della logistica gli impatti dell’emergenza Coronavirus hanno anticipato la nascita

dei focolai nazionali dell’epidemia, attraverso le ripercussioni generate sui traffici globali.

Alcuni collegamenti transoceanici sono stati sospesi e, quelli rimasti operativi per la carenza di merce da

trasportare hanno visto ridursi il coefficiente di riempimento delle navi, con conseguente maggiore incidenza

di alcuni costi fissi. D’altra parte, i necessari maggiori controlli sanitari sulle navi rischiano di rallentare la loro

operatività. Maggiormente colpiti il comparto passeggeri e i territori storicamente d’eccellenza per i trasporti

marittimi nazionali.

Nel settore delle crociere, dei collegamenti con le isole e dei bus turistici le prenotazioni e le attività hanno

subito crolli anche superiori al 50%, e non mancano segnali negativi in alcuni comparti del trasporto merci, a

cominciare dai comparti dei carburanti, e dei container che, più sensibili alle dinamiche globali, registrano

lungo tutta la filiera, anche in Italia, cali di operatività.

Le misure di contrasto al diffondersi dell’epidemia adottate a livello nazionale e internazionale hanno, poi,

reso la situazione ancora più critica. Nel settore dell’autotrasporto, ad esempio, per la naturale integrazione

territoriale delle attività, nelle aree circostanti i primi focolai dell’epidemia, le imprese stanno sperimentando

contrazioni delle attività sull’ordine del 60%. Non mancano, poi, preoccupanti misure estere sproporzionate,

di regolazione delle attività dei vettori e di limitazione della libertà di circolazione di cittadini italiani: dagli

attracchi negati alle navi da crociera con passeggeri italiani a bordo, ai voli sospesi con l’Italia ai carichi merci

abbandonati al confine nazionale. Si tratta di comportamenti discriminatori, che andrebbero contrastati con

decisi interventi diplomatici.

A livello nazionale va segnalata, a riguardo, la positiva esclusione dalle restrizioni del trasporto delle merci

prevista dal DPCM dell’8 marzo, come ribadito dall’Ordinanza del capo della protezione civile n.646 del

medesimo giorno. Esclusione che basandosi sul riconoscimento del valore strategico di tali attività per l’intera

economia nazionale, non dovrebbe essere, mai, messa in discussione.

Proposte di ulteriori linee di intervento per il trasporto

Per le imprese del settore sottoposte alla regolazione dell’Autorità dei Trasporti (ART), escluse, dunque,

quelle dell’autotrasporto di merci per le quali è stata già riconosciuta l’illegittimità della richiesta a contribuire

al finanziamento della stessa, si dovrebbe prevedere la temporanea esclusione del versamento del contributo

per il funzionamento della Autorità, previsto dall’art 37 del D.L. 201/2011.

Per provare ad arginare gli esposti impatti negativi sulla filiera marittimo portuale sarebbe necessario

prevedere l’azzeramento per un anno della tassa di ancoraggio, della tassa portuale sulle merci imbarcate e

sbarcate di cui al DPR 107/2009 e dei diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri della legge 84/1994.

Sempre in ambito portuale, sarebbe opportuno prevedere la temporanea riduzione dei canoni di concessione

demaniale per le imprese terminaliste, di cui all’art. 18 della legge 84/1994, per fronteggiare il calo delle

movimentazioni, che stanno sperimentando.

Nel settore marittimo la crisi che sta particolarmente colpendo i collegamenti di corto raggio con le isole

minori rischia di generare pesanti ricadute occupazionali. Per salvaguardare l’occupazione della gente di

mare, sarebbe opportuno prevedere, anche per questa tipologia di traffici, la misura di decontribuzione del

19

costo del personale marittimo, sotto forma di credito d’imposta, prevista dall’art. 6 del D.L. 457/1997, come

convertito dalla legge n.30 del 1998.

Con specifico riferimento all’autotrasporto merci, resta ferma l’urgente necessità di linee guida univoche sui

comportamenti che i lavoratori del settore sono tenuti ad adottare per il contenimento del contagio, evitando

adempimenti non strettamente necessari, che minano la fluidità delle operazioni.

Rispetto alle criticità di contesto, le imprese segnalano l’urgente necessità di garantire la disponibilità nel

territorio di mascherine e guanti da fornire agli operatori, così come l’esigenza di garantire l’apertura dei punti

ristoro lungo la rete autostradale, almeno fino alle ore 22:00.

Per il sostegno alle imprese del settore in difficoltà, sarebbe opportuno introdurre sgravi contributivi sul costo

del personale, per le imprese che mantengono livelli occupazionali precedenti all’emergenza, senza ricorrere

ad ammortizzatori sociali.

In considerazione del fermo delle attività di formazione necessarie per il rinnovo dei diversi titoli abilitanti

per svolgere la professione (Carta di qualificazione del conducente CQC, patente per il trasporto di merci

pericolose ADR, patentino trasporto animali vivi), diventa fondamentale nell’immediato prevedere una

proroga generalizzata della validità dei titoli in essere, al fine di scongiurare un’ ulteriore causa di possibile

blocco delle attività.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà operative generate dall’epidemia e dalle misure adottate per il suo

contenimento sulla filiera, si richiede la proroga al 31 ottobre 2020 del termine ultimo previsto dal Decreto

Crescita (art. 1 D.L. 34/2019), per completare l’acquisto di veicoli quali beni strumentali, con i benefici fiscali

del super ammortamento.

Infine, tenuto conto delle difficoltà che stanno attualmente sperimentando le imprese, si ritiene prioritario

prevedere una proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore delle disposizioni sui depositi di carburante ad

uso privato, introdotte dal Decreto Fiscale (art. 5 del D.L. 124/2019), che hanno esteso anche agli impianti di

ridotto stoccaggio obblighi e adempimenti, generando un carico economico e burocratico per le imprese, certamente inopportuno in questa fase emergenziale.

Per quanto riguarda, poi, il settore dei bus turistici e del trasporto persone non di linea, drammaticamente colpito dalla crisi, sarebbe opportuno prevedere il posticipo a saldo a giugno 2021 degli acconti Irpef 2020,specifiche misure di de contribuzione previdenziale, e l’accesso per un anno ai benefici del gasolio commerciale (numero 4 bis, Tabella A Testo Unico sulle accise D.Lgs. 504/1995) per i bus delle imprese di noleggio con conducente, così come previsto per quelli impegnati nei trasporti di linea.

Sarebbe, altresì, necessario prevedere la sospensione per un anno dei versamenti e degli adempimenti relativi

ai tributi locali.

Linee di intervento in materia di GIOCHI PUBBLICI

Per impedire gli effetti della crisi di liquidità generata dall’ordine di chiusura disposto con d.P.C.M. 8 marzo

2020 al comparto del gioco pubblico, si rendono necessarie le seguenti misure:

1. immediata sospensione dei termini per il versamento del prelievo erariale unico, dell’imposta unica e dei

canoni di concessione per la gestione telematica degli apparecchi da gioco e per la raccolta delle scommesse;

2. previsione di procedure che consentano, straordinariamente per il periodo di durata delle limitazione

all’attività, l’interruzione della maturazione automatica (forfetaria) di prelievo erariale AWP;

20

3. celere determinazione e restituzione degli importi dei depositi cauzionali versati dai concessionari per gli

apparecchi da gioco relativamente all’esercizio 2019;

4. celere previsione di forme di Cassa integrazione in deroga sia per aziende del settore che possono già

usufruire di CIG e Fondo Integrazione Salariale sia per quelle che a legislazione vigente non possono

beneficiarne.

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